Art. 5.
(Autorizzazione per la costruzione e per la messa in esercizio di nuovi impianti nucleari).

      1. L'autorizzazione per la costruzione e per la messa in esercizio di nuovi impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su istanza del soggetto richiedente, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e sulla base di apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la verifica della fattibilità del progetto e la valutazione dell'impatto ambientale dello stesso.